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Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data
di comunicazione per gli assenti.
Fonte: Codice Civile
art. 1137 |