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Le principali novità previste
dalle nuove norme sul condominio
(legge 11 dicembre 2012 n. 220)
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Amministratore
Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed alcuni specifci
requisiti (godimento dei diritti civili, titolo di studio,
formazione, assicurazione professionale ).
La durata in carica passa da uno a due anni. La revoca può
essere deliberata in ogni momento dall’assemblea, con la
maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità
previste dal regolamento di condominio.
Videosorveglianza
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni
dell’edificio di impianti volti a consentire la
videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. |
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Conto corrente condominiale
obbligatorio
Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo
9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far
transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Sito internet
Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito
internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione
dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che
consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale
di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito
internet sono poste a carico dei condomini. |
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Tabelle millesimali
Il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento
di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo
1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione
delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo
è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può
essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona
dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea
dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. |
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